PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale 2007-2008 promosso dall'International council science (ICSU) e dalla World meteorological organization (WMO) e alle connesse attivata di ricerca scientifica multidisciplinare coordinate a livello internazionale.

Art. 2.
(Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale, di seguito denominato «Comitato» con il compito di:

          a) elaborare un programma per la partecipazione italiana alle attività di cui all'articolo 1, su base quadriennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca;

          b) assicurare il collegamento con gli organi scientifici dell'Anno polare internazionale anche proponendo le nomine di rappresentanti italiani;

          c) assicurare il coordinamento tra il programma di cui alla lettera a) e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che sono intraprese al di fuori del programma stesso;

          d) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile

 

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dei costi di gestione per l'attuazione del programma di cui alla lettera a);

          e) presentare una relazione annuale al Ministro dell'università e della ricerca e al Parlamento sull'attività svolta e predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti;

          f) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 1 e predisporre i relativi elementi valutativi.

      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca o, in sua assenza, da un suo rappresentante ed è composto da:

          a) un rappresentante italiano della WMO;

          b) un rappresentante italiano dell'ICSU;

          c) tre esperti scientifici designati dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;

          d) due esperti scientifici di ricerche in area artica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca;

          e) un esperto di logistica polare designato dal consorzio di cui all'articolo 3;

          f) un esperto designato dal Museo nazionale per l'Antartide di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 1996.

      3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2009.
      4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti delle amministrazioni

 

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dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Art. 3.
(Consorzio per l'attuazione del programma).

      1. Le funzioni ed i compiti per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 1 sono svolte dal consorzio per l'attuazione del programma di cui all'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.
      2. II consorzio di cui al comma 1 valuta la fattibilità tecnico-logistica dei programmi esecutivi annuali di cui all'articolo 2, con riferimento al fabbisogno umano e finanziario finalizzato all'attuazione.

Art. 4.
(Comitato interministeriale per l'Antartide).

      1. Per esprimere pareri sul programma di ricerca di cui all'articolo 1 nonché per esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che sono intraprese al di fuori del programma e formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma di cui all'articolo 1 con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide, è competente il comitato interministeriale per l'Antartide di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.

Art. 5.
(Vigilanza).

      1. Al Ministro dell'università e della ricerca è affidato il compito di:

          a) approvare il programma di cui all'articolo 2, lettera a), proposto dal Comitato;

 

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          b) vigilare sull'attuazione del programma di cui all'articolo 2, lettera a), affidata al consorzio di cui all'articolo 3;

          c) emanare, sentito il Comitato, direttive per specifiche modalità operative per la migliore attuazione del programma;

          d) determinare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato nelle ricerche connesse all'Anno polare internazionale.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comprensivo dei costi di gestione di cui all'articolo 2, valutato in 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, si provvede quanto a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per gli anni 2009 e 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.